Il pistacchio verde di Bronte DOP

Ciao amici, sicuramente quando si parla del pistacchio la prima cosa che vi viene in mente è il pistacchio verde di Bronte, conosciuto in tutto il mondo per le sue caratteristiche peculiari che solo il territorio dove viene coltivato può donare.
Ma sai da quando quest’eccellenza ha ottenuto la Denominazione di origine protetta (DOP)?
A partire dal 9 giugno 2009 l’Unione europea ha pubblicato il disciplinare che conferisce al pistacchio verde di Bronte la Denominazione di origine protetta (DOP).
Nel disciplinare si evincono:
Nome: pistacchio verde di Bronte
Descrizione: Prodotto in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie Pistacia vera. Il pistacchio DOP all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere a requisiti ben precisi: colore verde intenso, sapore aromatico forte.
Zona geografica: La zona di produzione deve ricadere nel territorio di Bronte, Adrano, Biancavilla.
Prova dell’origine: La fase produttiva deve essere monitorata e certificata.
Metodo di ottenimento: Nella preparazione dei terreni, deve essere previsto il livellamento.
Legame: La zona di produzione deve essere caratterizzata da terreno di origine vulcanico.
Organismo di controllo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri – Via Gino Marinuzzi, 3 Palermo.
Etichettatura: Il prodotto può essere messo in commercio con il logo DOP ed entro due anni dalla raccolta.
Tecniche colturali: L’albero del pistacchio è molto resistente alla siccità, in Sicilia viene coltivato a un’altitudine variabile dai 300 ai 900 m. Si adatta ai terreni rocciosi e calcarei e anche alle lave vulcaniche; predilige le esposizioni a sud. Buona resistenza al freddo, teme le gelate primaverili.
E se ti starai chiedendo cosa significa DOP ecco a te una piccola spiegazione:
il marchio DOP è regolamentato a livello europeo, in particolare dal regolamento istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni territoriali CEE 510/2006 – Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari – 
Articolo 2, comma 2.
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;”

Dunque possiamo concludere che il marchio Dop contraddistingue sia alimenti sia vini, le cui caratteristiche si legano a un determinato ambiente geografico e alle sue tradizioni.
Viene infatti assegnato solo a specialità alimentari prodotte e lavorate in aree precise, che devono rispettare un determinato disciplinare di produzione a tutela di storia, territorio e lavorazione del prodotto.

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